Seduta del 19/3/2008

Arg. n. 15 – ODG – Proposta di Regolamento n. 25:

“Caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi della Polizia locale della Regione Lombardia”

 

PRESIDENTE:

 

Proposta di Regolamento n. 25, Relatore il Consigliere Ruffinelli. Prego, Consigliere

 

RUFFINELLI Luciana

 

Grazie, Presidente. L’adozione del regolamento sulle caratteristiche delle divise per gli appartenenti ai corpi e ai servizi di Polizia locale della Regione Lombardia è prevista dall’articolo 19 della legge regionale n. 4/2003, che appunto si chiama “Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di Polizia locale e sicurezza urbana”. All’articolo 19 si prevede nello specifico che, con uno o più regolamenti regionali adottati secondo le competenze stabilite dallo Statuto, siano disciplinate le caratteristiche di ciascun capo delle divise della Polizia Locale, le loro modalità d’uso e gli elementi identificativi di cui all’articolo 17, comma 3. Inoltre, sempre allo stesso articolo si prevede che su ogni divisa vengano apposti elementi identificativi dell’operatore e dell’ente di appartenenza, nonché lo stemma della Regione Lombardia.

Si ritiene opportuno adottare un regolamento che tenga conto delle profonde trasformazioni, successive all’emanazione della legge 4/2003, avvenute nel sistema della Polizia locale in Lombardia e nelle richieste degli enti locali per la ridefinizione della disciplina.

Sono stati effettuati due incontri di presentazione alle associazioni sindacali e alle associazioni di categoria della polizia locale e le stesse hanno espresso un generale apprezzamento fornendo utili osservazioni in merito che sono state recepite. Il regolamento è composto da dieci articoli e dall’allegato che fa parte integrante dell’atto.

L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento, gli articoli 2, 3 e 4 disciplinano rispettivamente la tipologia, le caratteristiche e l’uso delle divise. Gli articoli 5 e 6 invece disciplinano rispettivamente l’impiego delle divise per tipologie di servizi e modalità di uso delle stesse; gli articoli 7 e 8 prevedono gli obblighi per personale libero da servizio e le indicazioni degli enti locali sul vestiario, mentre il 9 riguarda l’utilizzo delle divise per le manifestazioni ufficiali; l’articolo 10 prevede che gli enti locali adeguino le divise alle caratteristiche dettate dal regolamento entro il 31 dicembre del 2009 e contiene le abrogazioni che ne conseguono.

Esprimiamo la nostra soddisfazione per il lavoro svolto che garantisce la riconoscibilità su tutto il territorio e anche attraverso lo stile e il decoro, dà visibilità al ruolo di servizi indispensabili della Polizia locale. Le divise sono state definite tenendo conto di sicurezza e protezione, nonché in base alle normative vigenti e anche del comfort degli operatori. Un punto per noi importante riguarda le divise storiche che vengono autorizzate in occasioni speciali di manifestazioni e cerimonie pubbliche, nel rispetto delle tradizioni dei corpi o dei servizi di Polizia locale, come si dice al comma 5 dell’articolo 5. Grazie.


RUFFINELLI Luciana

 

Grazie. Il Consigliere Ce’ si è avventurato in un discorso che trova come controparte una persona che viene da una città tessile e devo allora raccontare che fin dal 1500 gli abitanti di Busto Arsizio avevano inventato il fustagno...


PRESIDENTE

 

Spero che vada per sommi capi, perché...


RUFFINELLI Luciana

 

Glielo prometto, è solo una introduzione, captatio benevolentiae. Avevano inventato il fustagno perché non avevano il filato di lana. Per cui, se il Consigliere Ce’ ha ben visto tutti i valori richiesti, non ha guardato però le norme di riferimento, che sono norme UNI e norme ISO a cui devono rispondere tutti questi tessuti e, come giustamente è già stato detto da questi banchi, magari anche fuori intervento, sono valori e sono norme che aiuteranno i singoli comuni a fare poi i capitolati per le gare d’appalto. Quindi lei vede l’aspetto se vogliamo negativo, io dico che invece è una forma di aiuto ai capitolati. Grazie.