Milano,
20 luglio 2006
c.a.
Presidente del Consiglio
Avv.
Ettore A. Albertoni
Oggetto: Riconoscimento e disciplina
della figura professionale di autista soccorritore
In allegato
si trasmette copia del Progetto di Legge “Riconoscimento e disciplina della
figura professionale di autista soccorritore”.
Gruppo
Regionale
Lega
Lombarda – Lega Nord – Padania
PROGETTO DI LEGGE N. 185
OGGETTO:
RICONOSCIMENTO E DISCIPLINA DELLA
FIGURA PROFESSIONALE DI AUTISTA SOCCORRITORE
di iniziativa dei Consiglieri
Stefano Galli, Monica Rizzi, Fabrizio Cecchetti
R e l a z i o n e
La presente proposta di legge vuole correggere una lacuna
legislativa,individuando,all'interno della categoria degli operatori
tecnici,prevista dal Contratto Colletivo Nazionale per la sanità,il profilo
professionale dell'Autista Soccorritore. Infatti sinora tale figura particolare
non è riconosciuta,nonostante gli autisti soccorritori svolgano un ruolo
specifico nell'organizzazione dei servizi di emergenza ed urgenza,per cui si
ritiene necessario definirne il profilo,regolamentarne le condizioni d'accesso e
l'iter formativo,determinandone il ruolo all'interno dell'équipe di soccorso.
Il desiderio di fare definitivamente chiarezza in tale disciplina è sentito da
tempo e da più parti,come dimostra la presentazione di un disegno di legge da
parte di un folto gruppo di senatori della XIV legislatura (n. 2458 del 31
luglio 2003),la legge regionale n. 9 del 9 aprile 2004 della Regione Veneto,la
normativa vigente in diversi Paesi dell'Unione Europea ed anche extraeuropei.
La Regione Lombardia invece non ha dato sinora una adeguata risposta normativa
in questa materia particolarmente importante per la sicurezza di quei pazienti,che necessitano di cure appropriate
e tempestive in un momento di particolare urgenza e delicatezza. Si ritiene
pertanto opportuno che anche la nostra Regione sopperisca ad una inadeguatezza
normativa in quanto il D.Legislativo 30 dicembre 1992,n. 502 e successive
modificazioni,in materia di riforma del S.S.N.,non prendono in considerazione
questa professionalità pur già da tempo in esso operante.
Articolato
Art. 1 - L'autista soccorritore è un
operatore tecnico sanitario,particolarmente addestrato alla conduzione degli
automezzi di soccorso nella massima sicurezza per tutti i trasportati,tenuto conto
anche delle particolari condizioni operative in cui si può trovare a dover
svolgere la propria attività. Inoltre collabora alla manutenzione sia degli
automezzi affidatigli,sorvegliandone l'efficienza e la funzionalità,sia delle
apparecchiature in essi installate. Partecipa attivamente alle varie fasi
dell'intervento di soccorso, sorvegliandone particolarmente la sicurezza.
Art. 2 - L'attività dell'autista
soccorritore può essere svolta in regime di dipendenza o di volontariato per
Aziende Sanitarie Locali,Aziende Ospedaliere,Enti pubblici o privati, Cooperative ed
Associazioni di volontariato,che svolgano servizi di soccorso e trasporto
sanitario anche al di fuori di situazioni di emergenza. Le suddette attività
vengono svolte in collaborazione di gruppo con altri operatori,preposti al
trasporto di ammalati.
Art. 3 - L'elenco delle attività e
competenze dell'autista soccorritore sono elencate nell'allegato 1,che
costituisce parte integrante alla presente legge.
Art. 4 - La Regione,cui è demandata la
regolamentazione e l' organizzazione dei corsi di formazione professionale di
autista soccorritore,sulla base del reale fabbisogno del servizio sanitario
regionale e nel rispetto delle norme contenute nella presente legge,autorizza
le A.S.L.,le A.O. ed altre istituzioni pubbliche e private,nonché le
organizzazioni di volontariato,alla loro effettuazione.
La Giunta,su proposta della Direzione generale
dell'Assessorato Sanità,approva il Regolamento,che individua i requisiti necessari ai diversi enti ed organizzazioni
per ottenere l'autorizzazione all'effettuazione dei corsi suddetti,quelli di
accesso ai corsi di formazione,l'organizzazione didattica,le materie di
insegnamento,il tirocinio necessario per ottenere l'attestato di qualifica
secondo quanto già sommariamente disposto nell'allegato 2,che costituisce parte
integrante alla presente legge.
Art. 5 - In sede di Regolamento,la
Regione quantificherà il credito formativo,che può essere attribuito ai titoli
ed ai servizi pregressi e ne stabilirà i tempi di riconoscimento in via
transitoria, in relazione all'acquisizione dell'attestato di qualifica di
autista soccorritore per coloro,che già svolgono detto servizio.
Art. 6 - I corsi di autista soccorritore
sono cofinanziati dalla Regione,che determina annualmente i criteri ed i
parametri di finanziamento,inserendone le spese negli appositi capitoli del
bilancio.
ALLEGATO 1
Attività
e competenze dell'autista soccorritore
1)
Conduzione del mezzo di soccorso:
a) guida il
mezzo di soccorso sanitario (di cui è responsabile) secondo le disposizioni di
servizio ricevute ed adottando un comportamento di guida improntato alla
massima sicurezza in rapporto a:
I)
rispetto del codice della strada;
II)
valutazione delle condizioni del traffico;
III)
situazione metereologica;
IV)
situazione delle sedi stradali da percorrere;
b) adatta
la guida allo stato del paziente trasportato,su indicazione del personale
sanitario o della centrale operativa;
c)
comunica con la centrale operativa mediante la strumentazione disponibile a
bordo;
d)
garantisce anche i trasporti secondari non urgenti,i trasporti sanitari interni
e,senza la presenza del sanitario,di campioni biologici e di organi;
e)
provvede a mantenere in condizioni di buon funzionamento i veicoli e le
apparecchiature,che gli sono affidati,effettuando gli interventi di
manutenzione più semplici.
2)
Supporto al personale sanitario ed agli altri operatori dell'equipaggio
nell'intervento di urgenza/emergenza :
a)
collabora,sulla base delle proprie competenze,alla stesura dei protocolli
operatori del team di appartenenza;
b)
sceglie,d'accordo colla centrale operativa,il mezzo ed il percorso più idoneo
al tipo d'intervento;
c) partecipa
alla valutazione della scena dell'intervento,alla messa in sicurezza dei
soccorritori,degli infortunati e del mezzo di trasporto;
d)
collabora al posizionamento corretto ed adeguato del paziente;
e)
collabora alla rianimazione cardio-polmonare di base,al mantenimento delle
funzioni vitali ed alla defibrillazione;
f)
collabora alle procedure diagnostiche ed alla stabilizzazione del paziente su
luogo dell'evento;
g)
collabora nelle manovre praticate al paziente,nel suo sollevamento e
caricamento;
h)
collabora alle operazioni di immobilizzazione con tutti i presidi a
disposizione,alla compressione digitale,alla omeostasi ed al bendaggio
compressivo;
i)
collabora all'estricazione dell'infortunato dal veicolo;
l)
collabora al trasporto del paziente nei locali di accettazione ospedaliera;
m)
collabora alla compilazione della scheda della procedura di soccorso per i dati
di sua competenza;
n) in
assenza di personale sanitario,svolge anche funzioni di capo equipaggio.
3)
Supporto gestionale,organizzativo e formativo :
a)
controlla il veicolo,i materiali e le apparecchiature in dotazione all'équipe
di soccorso;
b)
utilizza strumenti informatici di uso comune per la registrazione dei controlli
di cui alla lettera a) e di quanto rilevato durante il servizio;
c)
collabora alla verifica della qualità del servizio;
d)
collabora col personale sanitario e gli altri operatori dell'equipaggio,al
termine dell'intervento,al ripristino di:
I)
funzionalità completa del mezzo;
II)
pulizia interna ed eventuale disinfezione;
III)
materiali e presidi di immobilizzazione utilizzati;
e)
concorre,rispetto agli operatori dello stesso profilo professionale,alla
realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione;
f)
collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione
4) Competenze:
a)
Tecniche :
I)
conoscenza delle caratteristiche tecniche e d'uso dei veicoli,con particolare
riferimento alle potenzialmente difficoltose condizioni d'impiego degli
stessi,dei materiali e delle apparecchiature utilizzati nell'emergenza;
II) possesso
delle tecniche di guida adatte ad ogni condizione di traffico,ambientale e
metereologica;
III)
conoscenza delle tecniche di posizionamento del veicolo per la massima
sicurezza del soccorso;
IV)
conoscenza dell'utilizzo di strumenti informatici per:
- registrare i controlli dei mezzi
affidati,riportando i dati richiesti per eventuali interventi di
manutenzione;
- registrare gli interventi
effettuati,sia primari che secondari;
V)
possesso di tecniche per il controllo dello stress e di altre condizioni
psico-fisiche connesse alle principali emergenze sanitarie;
VI)
capacità di utilizzo delle apparecchiature radio in dotazione,conoscenza dei
codici e delle tecniche di comunicazione con le centrali operative;
VII)
capacità di riconoscere le principali alterazioni alle funzioni vitali;
VIII)
conoscenza degli elementi fondamentali di primo soccorso e delle prime cure da
prestare al paziente;
IX)
conoscenza delle procedure da adottare in caso di Trattamento Sanitario
Obbligatorio (TSO).
b)
Cognitive :
I)
conoscenza del territorio di intervento
e capacità di localizzare eventi sulla base di indicazioni toponomastiche
approssimative;
II)
conoscenza delle caratteristiche dei vari tipi di urgenza;
III)
conoscenza delle normative antinfortunistiche per la tutela fisica e la
sicurezza dei pazienti e del personale impegnato nell'intervento di soccorso;
IV)
conoscenza dell'organizzazione dei servizi sanitari di urgenza/emergenza.
c)
Relazionali :
I)
conoscenza delle tecniche del lavoro in équipe e capacità di partecipare alle
dinamiche di gruppo;
II)
conoscenza delle norme di comportamento del soccorritore e delle regole di
comportamento nei rapporti colle altre professionalità,che intervengono nelle
operazioni di soccorso;
III)
capacità di individuare con l'intero equipaggio eventuali misure collaterali da
adottare;
IV)
capacità di condurre la propria attività colla dovuta riservatezza ed eticità;
V)
capacità di trasmettere le proprie conoscenze e le proprie esperienze
professionali ai tirocinanti.
ALLEGATO 2
Requisiti di
accesso,organizzazione didattica,materie di insegnamento,tirocinio,esame finale
e rilascio attestato
1) Requisiti di accesso :
a) diploma di istruzione secondaria di primo grado,
b) possesso della patente di guida di tipo B;
c) compimento del 21° anno d'età alla data di iscrizione
al corso.
2) Organizzazione didattica,articolata in due moduli
semestrali,anche non consecutivi,purchè non intervallati da un periodo
superiore ad 1 anno :
a) di base :
I)100 ore di teoria;
II) 20 ore di esercitazioni;
III) tirocinio: in qualità di osservatore l'allievo
partecipa a 20 missioni di soccorso, 20
missioni con dispositivi di allarme,20 missioni di trasporto;
b) professionalizzante :
I) 100 ore di teoria;
II) 70 ore di esercitazioni;
III) tirocinio : in qualità di collaboratore attivo
l'allievo partecipa a 20missioni di soccorso, 20 missioni con dispositivi di
allarme, 20 missioni di trasporto.
Il passaggio dal modulo di base a quello professionale è
condizionato dall'acquisizione di una valutazione positiva dell'apprendimento e
delle abilità pratiche acquisite dall'allievo da parte dei docenti del modulo
di base.
La Regione,per specifiche e diversificate esigenze
territoriali individuate in sede di Regolamento,può prevedere moduli didattici
differenziati,riferiti a temi specifici.
3) Materie di insegnamento,raggruppate secondo le seguenti
aree disciplinari :
a) socio-culturale,istituzionale e legislativa : elementi
di organizzazione del servizio di soccorso (modulo di base);principi di etica
professionale,organizzazione del S.S.N. ed elementi di legislazione
sanitaria,lingua inglese tecnica (modulo professionalizzante).
b) igienico-sanitaria: elementi generali di
patologia,traumatologia e trattamento delle lesioni (modulo di base); principi
di anatomia e fisiologia del sistema nervoso,degli apparati
respiratorio,locomotore e cardiocircolatorio,igiene e prevenzione nel soccorso
(modulo professionalizzante).
c) tecnico-operativa : supporto vitale di base e norme di
primo soccorso,assistenza al personale infermieristico nelle urgenze/emergenze
(modulo di base); tecniche di guida dei mezzi di
soccorso,radiocomunicazioni,prevenzione antinfortunistica negli interventi di
soccorso,tecnologie sanitarie per il soccorso (modulo professionalizzante).
4) Le attività di tirocinio sono svolte sotto la guida di un
autista soccorritore (tutor).
Alla fine del tirocinio il tutor predisporrà,per ogni
allievo,una scheda riassuntiva che documenti le attività svolte e valuti le
capacità dell'allievo.
5) Esame finale e rilascio dell'attestato : la frequenza ai corsi è
obbligatoria e sono esclusi dalle prove di valutazione finale gli allievi,che
abbiano superato il tetto massimo di assenze giustificate,indicato dalla
Regione nell'apposito Regolamento.
Al termine del corso (modulo di base + modulo
professionalizzante) gli allievi sosterranno una prova teorica ed una prova
pratica,da parte di un'apposita commissione,la cui composizione verrà indicata
nel Regolamento.
All'allievo,che supera le prove,viene rilasciato un
attestato di qualifica di autista soccorritore.